L’Ispettorato Nazionale per il Lavoro (INL) ha fornito nuove indicazioni in materia di obblighi per la sicurezza sul lavoro, in recepimento delle disposizioni del DL 146/2021 che prevede la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazioni.
È la Circolare n. 4 del 9/12/2021 a dettare le nuove regole per le aziende e per i datori di lavoro. Ecco fornite le violazioni con le rispettive sospensioni:
- Mancata elaborazione del DVR: sospensione dell’attività in caso di mancata elaborazione del DVR, mentre è tollerata l’impossibilità di esibirlo perché conservato altrove. Entro le 12:00 del giorno successivo, il datore di lavoro deve mostrare il DVR agli ispettori per evitare la sospensione.
- Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione: viene sospesa l’attività che non ha redatto il Piano, mentre viene consentito un minimo margine di tempo per esibirlo qualora sia localizzato altrove.
- Mancata formazione e addestramento: sospensione immediata qualora fosse invece prevista la partecipazione del lavoratore a corsi di formazione e addestramento.
- Mancato servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile: sospensione per il datore di lavoro che non ha istituito il servizio di prevenzione e protezione, né nominato il RSPP.
- Mancata elaborazione POS (Piano Operativo Sicurezza): sospensione nel caso in cui non sia stato elaborato il POS, che si può ricavare anche dal suo invio al coordinatore o all’impresa affidataria.
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: se non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto si applica la sospensione.
- Mancanza di protezioni verso il vuoto: si applica la sospensione se le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno: si applica la sospensione se le armature di sostegno sono mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: si applica la sospensione.
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: si applica la sospensione.
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti: si applica la sospensione in assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: si applica la sospensione qualora sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza.
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