In accordo con quanto previsto dalla Circolare n. 13061 del 6 ottobre 2011, il 7 ottobre 2016 scade il termine entro cui richiedere il rinnovo per tutte quelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.
Scadenza e rinnovo attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco
In accordo con quanto previsto dalla Circolare n. 13061 del 6 ottobre 2011, il 7 ottobre 2016 scade il termine entro cui richiedere il rinnovo per tutte quelle attività che:
- erano soggette al controllo dei Vigili del Fuoco in accordo con il D.M. 16/02/1982,
- sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco anche in base al D.P.R. 151/2011,
- avevano presentano richiesta di sopralluogo ai Vigili del Fuoco che non è mai stata evasa,
- hanno presentato Dichiarazione di Inizio Attività.
Entro tale date, il titolare dell’attività deve procedere alla richiesta di rinnovo nel quale dichiarare che non ci sono state modifiche rilevanti ai fini antincendio della struttura; alla suddetta dichiarazione deve essere allegata l’asseverazione redatta da professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno.
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