Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento che serve per identificare e valutare i rischi presenti in azienda. Contiene inoltre, le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Le imprese con almeno un dipendente devono obbligatoriamente redigerlo, custodirlo ed esibirlo in caso di ispezione o richiesta di verifica. Il riferimento normativo per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, che stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo.
Vediamo nel dettaglio cos’è e come si redige il documento di valutazione dei rischi.
Qual è la sua funzione?
DVR è l’acronimo di Documento di Valutazione dei Rischi. Questo documento ha quindi come obiettivo quello di:
- individuare tutti i pericoli presenti nei luoghi di lavoro;
- analizzare tutti i rischi;
- stabilire misure di gestione, riduzione e prevenzione dei rischi, così da salvaguardare la salute dei lavoratori e ridurre la probabilità che si verifichi un incidente o infortunio sui luoghi di lavoro.
DVR: chi deve redigerlo
Nel D. Lgs. 81/2008 (sezione I, art. 17, comma 1) troviamo come obbligo NON delegabile del Datore di Lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR. Il DVR deve essere redatto dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in tutte quelle aziende che hanno almeno un lavoratore (anche socio), in modo da garantire la tutela della salute dei lavoratori e ridurre la probabilità che si verifichi un incidente, un infortunio sul lavoro o che insorga una malattia professionale.
Quali devono essere i contenuti del DVR?
- Descrizione dell’attività lavorativa;
- Mansionario dei lavoratori;
- Documentazione aziendale (impiantistica, di verifica impianti e attrezzature, antincendio, sanitaria...);
- Organigramma della sicurezza: nominativo del Datore di Lavoro, del RSPP, del Medico Competente, del RLS, degli addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso);
- Descrizione dei criteri adottati per la valutazione dei rischi;
- Descrizione dei presidi antincendio;
- Descrizione dei presidi per il primo soccorso;
- Descrizione dei luoghi di lavoro e dei rischi derivanti dalle non conformità di questi ultimi;
- Relazione sulla valutazione di tutti i rischi presenti in azienda e durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- Descrizione delle attrezzature utilizzate in azienda con relativa documentazione (es. libretto di uso e manutenzione);
- Descrizione dei valori limite di esposizione per le valutazioni dei rischi condotte con metodi specifici (es. rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici);
- Periodicità degli interventi (es. manutenzione, formazione, sostituzione dei DPI, verifiche di impianti e attrezzature, ecc)
- Periodicità e cause per le quali si rende necessario aggiornare la valutazione dei rischi;
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate e dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) che i lavoratori devono indossare per potersi proteggere dai rischi;
- Individuazione dei rischi specifici per ogni mansione, con le rispettive misure di prevenzione e protezione, l’informazione, la formazione e l’addestramento necessari, i DPI che il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore;
- Descrizione dei rischi per i quali e necessaria la sorveglianza sanitaria;
- Piano di miglioramento che descriva le azioni che l’azienda dovrebbe intraprendere per adeguarsi a ciò che viene richiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
Aggiungiamo un breve glossario per aiutarti a interpretare correttamente i punti appena menzionati.
DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
RLS: Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza.
PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
PREVENZIONE: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
INCIDENTE: qualsiasi evento che altera il normale andamento dell’attività lavorativa e determina danni materiali ad attrezzature e impianti.
INFORTUNIO: evento accorso per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente a lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni (Art. 2, D.P.R. 1124/65).
MALATTIA PROFESSIONALE: sopraggiunge lentamente e progressivamente per sfociare in un effetto cronico che deve dipendere esclusivamente dall’esposizione lavorativa (rapporto causa-effetto).
Cosa comporta una mancata o incompleta redazione del DVR?
Sono previste delle sanzioni pesanti per il Datore di Lavoro che non redige tale documento o lo fa in maniera incompleta. È prevista infatti:
- un' ammenda da un minimo di 3.000 € fino ad un massimo di 15.000 €, oltre a pene detentive fino a 8 mesi;
- sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterata mancanza di compilazione del DVR e mancata nomina dell’ RSPP;
- una modifica dei contratti subordinati aziendali: da tempo determinato, intermittente o somministrato a tempo indeterminato.
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