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Ambienti confinati: normativa e sanzioni

Ambienti confinati: normativa e sanzioni

Ogni azienda ha l'obbligo di mettere in sicurezza i propri lavoratori negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. Il DPR 177/11 richiede la qualificazione delle aziende e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento. Vediamo nel dettaglio cos comporta per le aziende.

 Ambiente confinato: definizione

Uno spazio confinato, per definizione ha queste caratteristiche:

  • è un ambiente con aperture di ingresso uscita limitate,
  • non è un ambiente di lavoro usuale,
  • potrebbe contenere un’atmosfera pericolosa,
  • ha una sfavorevole ventilazione naturale,
  • potrebbe contenere sostanze inquinanti,
  • presenta rischi di sprofondamento/seppellimento,
  • presenta una configurazione interna che potrebbe causare l’intrappolamento del lavoratore,
  • potrebbe comportare, per l’attività svolta, grave rischio per la salute.

A semplice titolo esemplificativo, fanno parte degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento: vasche, silos, camini, pozzi, cunicoli, canalizzazioni, fogne, serbatoi, condutture, stive, intercapedini, cisterne, autobotti, camere di combustioni, reattori dell’industria chimica.

I settori più interessati alla normativa sugli ambienti confinati e/o sospetti d'inquinamento sono:edilizia, chimica, trasporti, spurghi, etc.

 

La normativa sugli ambienti confinati

Il D.P.R. 177/11 richiede la qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. La norma si applica a chiunque si trovi ad operare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento: sia direttamente con proprio personale, sia a chi esegue tali lavori in appalto (e relativi subappalti), sia ai lavoratori autonomi.

 

Requisiti obbligatori per operare negli ambienti confinati

Le imprese/lavoratori autonomi, per esserequalificate, devono:

  1. 1 - certificare contratti di appalto/di lavoro,
  2. 2 - applicare integralmente le vigenti disposizioni in materia di valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze,
  3. 3 - impiegare personale con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro). Il preposto deve necessariamente possedere tale esperienza,
  4. 4 - svolgere attività di informazione e formazione per tutto il personale, mirate alla conoscenza dei fattori di rischio propri dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento e soggette a verifica di apprendimento e aggiornamento; si fa presente che ciò vale anche per il Datore di Lavoro se impiegato per tali lavori,
  5. 5 - presentare l’attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva,
  6. 6 - possedere Dispositivi di Protezione Individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei ed effettuare di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei,
  7. 7 - addestrare tutto il personale impiegato in tali attività, ivi compreso il Datore di Lavoro, relativamente all’applicazione delle procedure di sicurezza.

Certificazione dei contratti appalto/lavoro

Un contratto certificato è soggetto di apposita procedura di certificazione che si conclude con il rilascio di un provvedimento che accoglie la relativa istanza. Trattasi di:

  • contratti di lavoro,
  • contratti di appalto/subappalto (qualora per esempio l’impresa affidataria subappalti le lavorazioni ad un’impresa specializzata, oppure quando committente e appaltatore operino entrambi nel luogo confinato).

Sanzioni previste

La mancata formazione, informazione ed addestramento, comporta le seguenti sanzioni:

  • Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro (violazione art. 26 comma 1 D.Lgs. 81/2008),
  • Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (violazione art. 17 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008),
  • - Ammenda da 2.000 a 4.000 euro(violazione art. 18 lettera comma 1 p) D.Lgs. 81/2008),
  • Ammenda da 2˙000 a 4˙000 euro(violazione art. 18 comma 1 lettera g) D.Lgs. 81/2008),
  • Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro(violazione art. 18 comma 1 lettera d) D.Lgs. 81/2008),
  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro(violazione artt. 36, 37)

formazione e consulenza su ambienti confinati e/o sospetti d'inquinamento

BeSafe è in grado di fornire ai propri clienti:

  • - la consulenza specialistica sugli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento (valutazione dei rischi),
  • - la consulenza, la fornitura e la specifica formazione dei DPI (se necessaria) da impiegarsi negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento,
  • - la formazione, informazione ed addestramento specifico del Datore di Lavoro e dei Lavoratori in merito agli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento,
  • - l’erogazione della sorveglianza sanitaria per gli addetti operanti in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

 

 

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