Il 5 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 25 gennaio 2019, sulle norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Questo decreto modifica e integra il precedente del 16 maggio 1987, n. 246 e nel suo Allegato 1 definisce i nuovi requisiti di sicurezza e le tempistiche per attuarli.
Livello di Prestazione dell'edificio: i criteri per definirlo
Il nuovo Decreto differenzia la gestione della sicurezza antincendio a seconda dell'altezza dell'edificio. In base a questo parametro, viene attribuito a ogni condominio uno dei 4 Livelli di Prestazione (da 0 a 3). Le misure antincendio previste per il livello 0 sono minime, mentre all’estremo opposto ci sono gli edifici di altezza superiore agli 80 metri e le regole previste sono molto più articolate. Più nel dettaglio, ecco come i quattro Livelli di Prestazione (L.P.) vengono attribuiti alle diverse tipologie di edifici:
- L.P. 0 per altezza antincendi da 12 m a 24 m
- L.P. 1 per altezza antincendi oltre 24 m a 54 m
- L.P. 2 per altezza antincendi oltre 54 m fino a 80
- L.P. 3 per altezza antincendi oltre 80 m
Il Livello di Prestazione 0 include misure minime. Tra queste, le istruzioni che il responsabile deve fornire agli occupanti dell’edificio per la chiamata dei soccorsi, la messa in sicurezza delle apparecchiature, le indicazioni per l’esodo in sicurezza, il divieto di utilizzo degli ascensori. Il Livello di Prestazione 1 aggiunge anche la messa in atto di un piano di emergenza, ovvero un documento che contiene tutte le indicazioni da seguire in caso di pericolo. Questo documento era già stato previsto per i luoghi di lavoro e ora sarà indispensabile anche per gli edifici ad uso residenziale, con l’obbligo di renderlo disponibile agli occupanti. Nel Livello di Prestazione 2 occorre inoltre effettuare l’installazione di un impianto antincendio con dispositivi di emergenza sonori e visivi. Gli edifici a cui è stato attribuito il Livello di Prestazione 3 dovranno inoltre dotarsi di misure antincendio preventive e pianificare l'emergenza. Dovranno inoltre dotarsi di un centro di gestione dell’emergenza, con tutte le informazioni utili (planimetrie degli edifici, numeri telefonici, schemi degli impianti).
Responsabile per la sicurezza: le sue attività
Parallelamente all’aumentare dei livelli di prestazione richiesti, aumentano anche i compiti che il responsabile delle attività deve svolgere. Queste sono le azioni base che il responsabile deve svolgere:
- Identificazione delle misure antincendio standard
- Informazione dei condomini sulle procedure antincendio
- Affissione di fogli riportanti le informazioni utili in caso d’incendio
- Verifica e manutenzione di tutti gli strumenti antincendio
Entro quando attuare i nuovi obblighi
Ad un anno dall’approvazione del Decreto (maggio 2020), tutti gli edifici dovranno adeguarsi alle nuove normative. Per chi ha l'obbligo di installazione di impianti di segnalazione manuale di allarme incendio, con indicatori ottici e acustici e dei sistemi di allarme vocale (EVAC), la scadenza è invece maggio 2021.