Alcuni infortuni sul lavoro sono caratterizzati dall’esecuzione di operazioni non eseguite nel rispetto delle procedure aziendali, ovvero utilizzando comportamenti imprudenti e/o disattenti da parte dei lavoratori.
Questi accadimenti devono essere opportunamente valutati, al fine di affermare o meno la responsabilità penale in capo a colui che, tradizionalmente, è titolare della posizione di garanzia.
Cosa dice la normativa di riferimento?
ART. 2087 del Codice civile (Tutela delle condizioni di lavoro): «L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
Il datore di lavoro è GARANTE, ovvero il soggetto con l’obbligo giuridico di impedire infortunio, il responsabile di integrità fisica e morale del lavoratore.
Indipendente da quale sia la figura coinvolta, si ricorda che, secondo l’articolo 40 del Codice penale «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».
- Lgs. 81/08, Capo III, art. 17 e 18 - Obblighi del datore di lavoro: […] La richiesta dell’osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione […]
- Lgs. 81/08, Capo III, art. 20 - Obblighi dei lavoratori: Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro […]
Quando avviene l’interruzione del nesso causale durante la ricostruzione delle cause di un infortunio?
Solo il comportamento “imprevedibile”, “abnorme” ed “esorbitante” dal processo produttivo e dall’area di rischio attuato dal lavoratore è considerato tale da interrompere il nesso di causalità tra l’infortunio o la malattia professionale e la condotta di altri soggetti (datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP o altri) e quindi tale da esonerarli da responsabilità.
Cos’è un comportamento abnorme?
Un comportamento così imprevedibile da collocarsi al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La manovra “abnorme” è, da sola, sufficiente a determinare l’evento lesivo e a innescare una serie di rischi del tutto nuovo rispetto a quelli valutabili e prevenibili dal datore di lavoro.
Cosa può fare BeSafe per voi?
BeSafe conosce l’importanza della collaborazione tra tutte le figure della sicurezza aziendale (datore di lavoro, lavoratori, preposti, addetti alle emergenze, RLS, RSPP e medico competente) al fine di tutelare la salute e la sicurezza nel proprio luogo di lavoro. Per questo, può interfacciarsi con i lavoratori per analizzare le problematiche aziendali e i quasi infortuni avvenuti, in modo da sensibilizzarli sulla tematica della sicurezza, aumentare la loro consapevolezza sui rischi presenti, responsabilizzarli per prevenire l’accadimento di incidenti futuri e tutelare la loro salute.