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Scadenza MUD per il 2016

Scadenza MUD per il 2016

È stato definito, attraverso il DPCM 21/12/2015,pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015, il modello da usare per il MUD 2016, cioè il Modello Unico di Dichiarazione relativamente ai rifiuti prodotti, trasportati e ricevuti nel 2015.
La scadenza è ormai quella consueta del 30 aprile 2016.

Soggetti interessati

I soggetti che devono presentare il MUD, sezione rifiuti, sono:

    • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti:
    • pericolosi,
    • non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, se il produttore ha più di 10 dipendenti;
    • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
    • soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti , compreso il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal dichiarante;
    • commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
    • imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo superiore ad euro 8.000;
    • enti e professionisti, organizzati come impresa (per esempio cliniche, poliambulatori, ecc.) che erogano prestazioni sanitarie con relativa produzione di rifiuti pericolosi;
    • consorzi costituiti con finalità di recupero di particolari tipologie di rifiuti;
    • Comuni o loro consorzi o Comunità montane o Aziende speciali, per la raccolta e gestione di rifiuti urbani e assimilati e per la gestione di rifiuti speciali;
    • gestori del servizio pubblico per i rifiuti pericolosi conferiti da produttori in base ad apposita convenzione.

Soggetti esonerati

Sono esclusi dalla presentazione del MUD:

  • imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui al punto 2) di cui sopra;
  • imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti dalle stesse attività di cui al punto 2), ma che hanno più di 10 dipendenti;
  • imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000;
  • soggetti che conferiscono i propri rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta mediante convenzione, limitatamente alla quantità conferita;
  • professionisti, non associati in forma d’impresa, che erogano prestazioni sanitarie (es. studi medici e dentistici in genere con relativa produzione di rifiuti pericolosi);
  • imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
  • produttori di rifiuti pericolosi non urbani che non sono inquadrati in “enti” o “imprese”;
  • soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

Come Presentare la domanda MUD?

Il MUD sezione rifiuti va presentato alla Camera di commercio della provincia in cui ha sede l’unità locale che produce o gestisce i rifiuti stessi. Cosa si intende per “unità locale”?

  • Per le imprese di solo trasporto dei rifiuti, per unità locale s’intende la sede legale;
  • per le imprese che svolgono attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione, l’unità locale coincide con la sede presso la quale l’impresa conserva i registri di carico e scarico.

Il MUD sezione rifiuti può essere compilato:

  • su supporto cartaceo (esclusi i grandi produttori e gestori di rifiuti, oltre che gli autodemolitori e simili);
  • su supporto digitale: a tal fine è disponibile un apposito software scaricabile dai siti di Ecocerved e Unioncamere;
  • per via telematica, tramite l’apposito sito.

Per ogni MUD presentato occorre pagare i diritti di segreteria, di importo variabile a seconda del supporto utilizzato.

Sanzioni MUD

La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da2.600,00 a 15.500,00 euro.

Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (29 giugno 2015) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.

Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 euro.

FORMAZIONE e consulenza sul MUD

BeSafe è in grado di fornire ai propri clienti:

  • La consulenza specialistica sul MUD, inclusa la presentazione alla CCIAA competente.
  • La formazione specifica per la corretta compilazione del MUD.  

 

 

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