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Sospensione attività: nuove regole INL per le inadempienze

Sospensione attività: nuove regole INL per le inadempienze

L’Ispettorato Nazionale per il Lavoro (INL) ha fornito nuove indicazioni in materia di obblighi per la sicurezza sul lavoro, in recepimento delle disposizioni del DL 146/2021 che prevede la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazioni. 

È la Circolare n. 4 del 9/12/2021 a dettare le nuove regole per le aziende e per i datori di lavoro. Ecco fornite le violazioni con le rispettive sospensioni:  

  • Mancata elaborazione del DVR: sospensione dell’attività in caso di mancata elaborazione del DVR, mentre è tollerata l’impossibilità di esibirlo perché conservato altrove. Entro le 12:00 del giorno successivo, il datore di lavoro deve mostrare il DVR agli ispettori per evitare la sospensione. 
  • Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione: viene sospesa l’attività che non ha redatto il Piano, mentre viene consentito un minimo margine di tempo per esibirlo qualora sia localizzato altrove. 
  • Mancata formazione e addestramento: sospensione immediata qualora fosse invece prevista la partecipazione del lavoratore a corsi di formazione e addestramento. 
  • Mancato servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile: sospensione per il datore di lavoro che non ha istituito il servizio di prevenzione e protezione, né nominato il RSPP. 
  • Mancata elaborazione POS (Piano Operativo Sicurezza): sospensione nel caso in cui non sia stato elaborato il POS, che si può ricavare anche dal suo invio al coordinatore o all’impresa affidataria. 
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: se non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto si applica la sospensione. 
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto: si applica la sospensione se le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. 
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno: si applica la sospensione se le armature di sostegno sono mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. 
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: si applica la sospensione. 
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: si applica la sospensione. 
  • Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti: si applica la sospensione in assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento. 
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: si applica la sospensione qualora sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza. 

 

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