Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Chi sono i soggetti obbligati in ambito sanitario?
Il Decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44 impone l’obbligo del vaccino anti-COVID19 a tutte le mansioni sanitarie.
Coinvolge gli operatori che svolgono l’attività nelle strutture sanitarie, nelle RSA e nelle comunità pubbliche e private, in farmacie e parafarmacie e studi professionali; inoltre vengono inclusi: veterinari, tecnici sanitari di radiologia, psicologi, logopedisti, nutrizionisti, biologi, iscritti all’Ordine dei chimici e dei fisici, massofisioterapisti, assistenti di studio alla poltrona.
Alcune regioni hanno chiesto anche i nominativi del personale di segreteria e amministrativo degli studi medici.
Sanzioni
All’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria, agli operatori sanitari che risultano non ancora vaccinati vengono richieste le motivazioni per la non avvenuta vaccinazione e verranno invitati a sottoporsi alla somministrazione del vaccino.
Se gli operatori continuano a rifiutarsi verranno sospesi da lavori che prevedono contatti interpersonali o comportano il rischio di diffusione del contagio.
Quando non sarà possibile assegnare gli operatori non vaccinati a mansioni non a rischio, è prevista la sospensione della retribuzione, che mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale.
Soggetti esclusi dall’obbligo in ambito sanitario
- soggetti con pericolo accertato per la salute dal medico di medicina generale
- chi ha allergie interferenti con il vaccino
- chi è in stato di malattia al momento della somministrazione
Piano vaccinale negli ambienti di lavoro non sanitari
L’iniziativa di vaccinazione è rivolta a tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale che li lega all'azienda, nonché ai datori di lavoro o ai titolari d’impresa.
La vaccinazione non è obbligatoria e verrà pertanto somministrata solo a favore di lavoratrici e lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.
I datori di lavoro interessati, indipendentemente dalla forza lavoro occupata, devono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Raccolte le adesioni dei lavoratori, i datori di lavoro, propongono il piano aziendale di vaccinazione all’Azienda Sanitaria di riferimento, specificando il numero di vaccini necessari. I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro.
Sono invece a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti:
-
la fornitura dei vaccini e dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi);
-
la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite.
Grazie al contributo del Medico Compente i lavoratori ricevono le informazioni relative ai vantaggi e ai rischi connessi alla vaccinazione, questi ultimi devono rilasciare il consenso informato previo triage preventivo relativo al loro stato di salute; infine, il medico competente deve registrare le vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.
La somministrazione deve avvenire in idonei locali così come definiti dal Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, pertanto le aziende possono rivolgersi a strutture sanitarie private che possiedono i requisiti.
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