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Nuova Normativa Antincendio

Nuova Normativa Antincendio: in Vigore dal 4 Ottobre 2022

La nuova normativa antincendio di riferimento per quanto riguarda la gestione del servizio di prevenzione e protezione antincendio è il D.M. 2 settembre 2021 la cui entrata in vigore è avvenuta 4 ottobre 2022. Questo decreto stabilisce i criteri che il datore di lavoro deve seguire per l’adozione delle misure antincendio sia in esercizio che in emergenza.

 

La normativa precedente, il "D.M. 10 marzo 1998" è stata abrogata?

 

Sarà ufficialmente abrogato il 29 ottobre 2022 dai tre decreti ministeriali elencati qui sotto:

D.M. 1 settembre 2021

“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio".

D.M. 2 settembre 2021

“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”.

D.M. 3 settembre 2021

“Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro”.


Quali sono le novità sulla formazione antincendio?

 

È cambiata la denominazione dei corsi secondo lo schema:

  • Rischio basso --> Livello 1;
  • Rischio medio --> Livello 2;
  • Rischio alto --> Livello 3.


Le esercitazioni pratiche, svolte esclusivamente in presenza, sono diventate obbligatorie anche per il livello 1 oltre che per i corsi di livello 2 e 3.

Le attività di formazione ed aggiornamento sulla parte teorica possono esser svolte in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono.


Quali sono le novità sulla frequenza di aggiornamento formativo?

 

È stata definita con esattezza la periodicità di aggiornamento della formazione per addetti antincendio, ovvero 5 anni; il periodo di aggiornamento, all’interno della precedente normativa, non veniva precisamente specificato e veniva considerata una validità triennale.

 

Cosa succede ai corsi svolti con le vecchie modalità?

 

I corsi di formazione per addetti antincendio già programmati, se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, quindi nei 6 mesi successivi al 4 ottobre 2022, saranno ritenuti validi anche se erogati secondo la precedente modalità.


Quali sono le novità sui piani di emergenza?

 

Entra in vigore l’obbligo di redazione del piano di emergenza in luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone (ad esempio attività di ristorazione e attività commerciali), indipendentemente dal numero di lavoratori.

 
Quali sono le novità sulla valutazione del rischio incendio?

 

È presente una nuova modalità di valutazione del rischio incendio per le attività di rischio basso che deve comprendere:

  • l’individuazione dei pericoli d’incendio;
  • la descrizione del contesto e dell’ambiente;
  • determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  • la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  • l’individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli.

 

Cosa può fare BeSafe per la tua azienda?

 

BeSafe può:

  • organizzare corsi di formazione per addetti antincendio;
  • fornire un servizio di consulenza ed effettuare la valutazione del rischio incendio dei luoghi di lavoro;
  • provvedere alla stesura del piano di emergenza.

 

 

 


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