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Credito di imposta per la formazione 4.0

Credito di imposta per la formazione 4.0

Il credito di imposta per la formazione 4.0 è una misura per agevolare la trasformazione tecnologica delle imprese. Grazie a questo incentivo, l’azienda può investire in formazione legata all’implementazione di sistemi digitali più innovativi producendo credito di imposta in percentuale alle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione. Il periodo di riferimento delle spese è compreso nel corso del 2020-2021 e 2022.

Attività ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze. Tra le formazioni ammesse, ci sono quelle legate alla formazione sulle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0:

• big data e analisi dei dati;
• cloud e fog computing;
• cyber security;
• sistemi cyber-fisici;
• prototipazione rapida;
• sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
• robotica avanzata e collaborativa;
• interfaccia uomo macchina;
• manifattura additiva;
• internet delle cose e delle macchine;
• integrazione digitale dei processi aziendali.

Spese ammissibili

Si considerano spese ammissibili al reddito d'imposta:

  • Le spese relative al personale dipendente impegnato come docente
  • Le spese del personale impegnato come formatore
  • I costi di esercizio relativi a formatori e/o partecipanti
  • I costi dei servizi di consulenza
  • I costi di esercizio e delle spese generali

Obblighi documentali e dichiarativi

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da revisore contabile indipendente rispetto alla società.

Chi può usufruirne

Possono usufruirne tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, escluse quelle imprese in liquidazione o fallimento. Non possono aderire i professionisti, titolari di reddito di lavoro autonomo.


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