Il regolamento A.D.R., con il suo aggiornamento del 2019, introduce l’obbligo di nomina del consulente ADR trasporto merci pericolose per quelle imprese che, all’interno della catena di gestione delle merci-rifiuti pericolosi, si configurano nel ruolo di speditore.
Quali sono i tempi di adeguamento e i rischi per le imprese che non si adeguano?
Considerato l’impatto della nuova disposizione sono stati previsti quattro anni come periodo transitorio. La nomina del consulente dovrà quindi avvenire entro il 31/12/2022. La mancata nomina entro i termini indicati comporta una sanzione che va da 6.000 a 36.000 euro.
Lo speditore è di solito il primo attore nella catena di trasporto; generalmente riveste il ruolo di classificatore ed è responsabile delle modalità d’inoltro e delle restrizioni sulla spedizione. La mancata nomina del consulente ADR potrebbe fare scattare delle responsabilità penali o rivalse assicurative nei confronti dello speditore.
Le esenzioni previste fino ad oggi sono ancora valide?
Le esenzioni previste dal decreto legislativo n°40/2000, fino ad ora applicabili in forza dell’articolo 11, comma 14 del decreto legislativo n°35/2010, ad oggi non sono valide poiché entrambi i decreti non contemplano la figura dello speditore.
Il paragrafo 1.8.3.2 dell’A.D.R. indica che uno speditore può essere esentato solo se l’autorità competente di riferimento prevede un disposto normativo in tal senso. L’autorità competente nazionale al momento NON ha previsto esenzioni applicabili alla figura dello speditore.
Quali imprese sono soggette all'adeguamento?
Tutte le imprese che gestiscono spedizioni in pieno regime A.D.R. e, inoltre, tutte quelle imprese che:
- Spediscono merci – rifiuti pericolosi in esenzione secondo A.D.R. 1.1.3.6. (esenzione parziale);
- Spediscono merci – rifiuti pericolosi in esenzione secondo il capitolo A.D.R. 3.4 (esenzioni per quantità limitate);
- Spediscono occasionalmente merci – rifiuti pericolosi oltre i limiti di esenzione (regola del numero di operazioni limitate a 24 volte all’anno, 3 volte al mese di quantitativi non superiori a 180 t/anno di merci o rifiuti poco pericolosi).
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