Anche quest'anno si conferma la riduzione del premio per le imprese artigiane prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006. Il recupero dello sconto ci sarà in sede di pagamento della rata di premio a conguaglio (saldo).
Le aziende che possono fare richiesta
Questa riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione e riguarda le aziende iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
I requisiti necessari
Per poter usufruire della riduzione, che avrà effetto per la regolazione, le aziende devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:
- essere in regola con gli adempimenti contributivi (DURC regolare);
- essere in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs n. 81/2008 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore;
- non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
Entro quando presentare la domanda
Per fruire della riduzione nell’autoliquidazione 2021/2022 la preventiva richiesta andrà presentata entro il 1° marzo 2021. La domanda si considera presentata se l’impresa artigiana seleziona SI nel campo “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” della prima schermata della procedura ALPI online oppure valorizza l’apposito campo del “Record retributivo (trk 100) – Anagrafica cliente ” del file per l’Invio telematico dichiarazione salari.