L'art. 125 del Decreto Rilancio, pubblicato in G.U. e in vigore dal 19 maggio 2020 prevede un bonus sotto forma di credito di imposta, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti, la sanificazione degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi per garantire la salute dei lavoratori e dei clienti. L’art 125, “Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione”, abroga l'art.64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'art.30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
Credito d'imposta: quali spese rientrano
Il credito è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 per una somma non superiore a 60.000 euro per ciascun soggetto beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno in corso. Riguarda le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti di lavoro;
- la sanificazione degli strumenti utilizzati durante l'attività lavorativa;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedentemente indicati, come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Sono incluse eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale: barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Dispositivi di protezione individuale: quali sono interessati dall'agevolazione
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n 9 del 13 aprile 2020 ha indicato quali sono i dispositivi di protezione individuale interessati dall’agevolazione fiscale del credito:
- mascherine chirurgiche
- Ffp2 e Ffp3
- guanti
- visiere di protezione
- occhiali protettivi
- tute di protezione
- calzari.
Rientrano anche gli acquisti inerenti detergenti mani e disinfettanti da lasciare in uso sui luoghi di lavoro.
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