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COSA CAMBIA DOPO L’ABOLIZIONE DEL SISTRI?

COSA CAMBIA DOPO L’ABOLIZIONE DEL SISTRI?

Il 14 dicembre 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018) che tra le altre cose, in materia ambientale, apoditticamente proclama che: dal 1 gennaio 2019 è soppresso il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI).

Ma questo cosa significa per gli operatori del settore?

Significa innanzi tutto che i soggetti (precedentemente) obbligati SISTRI - ossia i soggetti che producono, trasportano o comunque gestiscono rifiuti pericolosi - non devono più pagare il contributo SISTRI (e quindi il contributo relativo all’anno 2019 deve ritenersi non dovuto)

Tuttavia, la previsione di cui sopra non si estende sino a ricomprendere la possibilità di vedersi (anche) rimborsati i contributi (già) versati per le annualità dal 2010 al 2018, che anzi, se non pagati, potranno essere pretesi per il tramite della procedura semplificata di recupero disciplinata dall’art. 194-bis del TUA (non espressamente abrogato e quindi ancora vigente).

Significa, inoltre, che scompare il sistema del c.d. doppio binario e pertanto - dal 1 gennaio 2019 - i produttori, i trasportatori e comunque i gestori di rifiuti pericolosi dovranno preoccuparsi unicamente della compilazione e tenuta:

  • del Formulario di Identificazione del Rifiuto (e non anche della Scheda SISTRI Area Movimentazione);
  • del Registro di Carico e Scarico (e non anche del Registro Cronologico);
  • della Comunicazione MUD (e non anche della Dichiarazione SISTRI).

 

…E cosa accade per le operazioni già inserite nel SISTRI?

In un comunicato pubblicato nel sito istituzionale del SISTRI si legge: "In base all’articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, si comunica che a far data dal 1 gennaio 2019, il SISTRI non sarà più operativo e pertanto il sistema non sarà più operativo. Tutti gli utenti iscritti che abbiano esigenza di conservare i dati presenti sulle applicazioni SISTRI potranno disporre degli stessi entro e non oltre il 31 dicembre 2018, a far data dal quale i dati non saranno più accessibili. Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere indirizzate agli uffici della competente Direzione del Ministero dell’ambiente".

Quindi, laddove entro il 31 dicembre 2018 non si sia provveduto a salvare tutti i dati presenti nel SISTRI – con particolare riguardo a quelli relativi al fascicolo azienda – l’unica strada ad oggi percorribile è quella di richiederli alla Direzione del Ministero dell’ambiente, con sopportazione di tutti i tempi burocratici del caso che si possono immaginare.

Le sanzioni di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del d.lgs. 152 del 2006 (e vale a dire le sanzioni relative al SISTRI) invece non sono più applicabili a partire dal 1° gennaio 2019. Permane tuttavia la responsabilità amministrativa per gli illeciti commessi anteriormente a tale data, vigendo per il sistema delle sanzioni amministrative il principio della tendenziale irretroattività della norma (anche se più favorevole).

 

 


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