Da ieri è stato introdotto un importante aggiornamento normativo in materia di lavoro agile (smart working) che introduce sanzioni a carico dei datori di lavoro inadempienti.
La comunicazione è rivolta esclusivamente alle aziende che hanno lavoratori che svolgono attività in smart working, anche solo in parte o occasionalmente.
Le sanzioni previste
La Legge 11 marzo 2026 n. 34 (art. 11) ha introdotto un regime sanzionatorio per i datori di lavoro che non hanno consegnato ai propri lavoratori in smart working l’informativa scritta sulla salute e sicurezza prevista dalla normativa vigente.
Le sanzioni previste sono:
• arresto da due a quattro mesi, oppure
• sanzione amministrativa fino a € 7.403,96.
La norma si applica a tutti i datori di lavor privati, indipendentemente dalla dimensione aziendale e dal numero di giornate lavorate in modalità agile.
L’obbligo: l’informativa di sicurezza
Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare a ogni lavoratore in smart working – e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – un’informativa scritta sulla salute e sicurezza connessa alla prestazione svolta da remoto. Il documento deve essere firmato per ricevuta da entrambi e rinnovato con cadenza almeno annuale.
L’informativa illustra i principali rischi del lavoro da remoto e le misure di prevenzione da adottare, coprendo tutti gli aspetti rilevanti per la tutela del lavoratore che opera al di fuori dei locali aziendali.
Cosa fare
Vi invitiamo a verificare se nella vostra azienda l’informativa è già presente e aggiornata. In particolare:
• Avete già consegnato l’informativa a ciascun lavoratore in smart working e al RLS?
• Il documento è stato firmato e la consegna è avvenuta entro gli ultimi 12 mesi?
Se la risposta è sì a entrambe le domande, siete in regola.
Se invece l’informativa non è stata ancora consegnata, o se non siete certi della situazione, è necessario provvedere. Contattateci e vi forniremo il documento personalizzato per la vostra azienda.
L’accordo individuale
Oltre all’informativa di sicurezza, la normativa prevede che l’attivazione dello smart working richieda la stipula di un accordo scritto individuale tra il datore di lavoro e ciascun lavoratore interessato. Questo documento riguarda la sfera contrattuale del rapporto di lavoro e non rientra nell’ambito della consulenza per la sicurezza.
Per la predisposizione dell’accordo individuale vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente del lavoro o all’associazione di categoria di riferimento.


